Giovedì 16 giugno a Roma, nei giardini di piazza Vittorio dalle 17:00 alle 22:00, si terrà la festa dal titolo "I colori di Roma", un evento organizzato per la sensibilizzazione sui temi legati al diritto di cittadinanza di chi è nato in Italia, ma anche di chi del popolo Italiano fa ormai parte pur essendo nato altrove. Per introdurre l'evento oggi e domani scriverò in due puntate a riguardo dell'attuale situazione del diritto di cittadinanza in Italia e delle possibili proposte di modifica.
La legge che regola la materia della cittadinanza è la n.91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni, con relativi regolamenti. Attualmente il diritto di cittadinanza si basa sui seguenti principi (fonte Ministero dell'Interno):
- "ius sanguinis", cioè la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza.
- "ius soli", cioè l'acquisto per nascita sul territorio, in alcuni casi
- la possibilità della doppia cittadinanza
- la manifestazione di volontà per acquisto e perdita
La cittadinanza italiana si può acquisire automaticamente o a domanda (fonte progetto Melting Pot Europa).
a) automaticamente:
- per nascita. Se si è figli di almeno un cittadino italiano, se si nasce in territorio italiano da genitori ignoti, o apolidi, o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero;
- per riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione. Per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziaria di filiazione durante la minore età del soggetto;
- per adozione. Diviene cittadino italiano il minore straniero adottato da un cittadino italiano;
b) a domanda:
- per acquisto volontario. Se discendenti da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado, che abbia perso la cittadinanza, in presenza di determinati requisiti (svolgendo servizio militare nelle forze armate e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure assumendo pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure risiedendo legalmente in Italia due anni al raggiungimento della maggiore età e dichiarando, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana);
- per matrimonio. Dopo due anni di convivenza e residenza legale in Italia successivi al matrimonio (tre per i residenti all’estero e ridotti alla metà in presenza di figli);
- per naturalizzazione (residenza). Se si risiede legalmente in Italia da 10 anni;
- se nato in territorio italiano da genitori stranieri. Risiedendo legalmente ed ininterrottamente dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età. La dichiarazione di volontà è resa all’ufficiale di stato civile.
La concessione della cittadinanza italiana può essere ottenuta:
- per residenza. Chi risiede in Italia regolarmente da almeno 10 anni può chiedere la cittadinanza italiana e lo Stato può concederla (art. 9 lett.f)). Si tratta, quindi, di un provvedimento discrezionale e non sussiste un obbligo automatico di concederla una volta valutata l’esistenza dei requisiti richiesti, ma vi è semplicemente l’obbligo di valutare l’opportunità, nell’interesse della comunità italiana, di concederla o meno.
- per matrimonio. Il coniuge straniero/a di cittadino/a italiano/a può acquisire la cittadinanza italiana se convive e risiede in Italia da almeno due anni successivi al matrimonio (tre anni se residente all’estero). I tempi si riducono della metà in presenza di figli, anche adottivi.
In questo caso l’acquisto della cittadinanza italiana è un vero e proprio diritto soggettivo, condizionato unicamente dalla eventuale esistenza di circostanze che permettono di affermare la pericolosità per la sicurezza dello stato o per l’ordine pubblico della persona richiedente. - per nascita. Cittadini stranieri nati in Italia che vi abbiano ininterrottamente risieduto legalmente fino ai 18 anni (art. 4, comma 2).
In questo caso la legge riconosce un diritto di opzione al cittadino straniero, ovvero di dichiarare o meno di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Ciò, comunque, non pregiudica il mantenimento della cittadinanza del paese di origine a meno che la legge di questo non vieti la doppia cittadinanza.
Recenti circolari ministeriali hanno chiarito che eventuali brevi interruzioni dell’iscrizione anagrafica non possono comportare il rigetto della domanda (dovrà comunque essere dimostrata la presenza sul territorio dello stato - certificati medici, o altra documentazione)
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